(massima n. 1)
L'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura di "vestiario uniforme", legittima l'azione risarcitoria del lavoratore, a cui non sia stata consegnata la divisa, a condizione che alleghi e dimostri di aver subito un pregiudizio economico, quale l'usura di abiti propri, o di aver dovuto sopportare un costo per l'acquisto di beni non forniti dal datore, né può essere ritenuto in "re ipsa" il danno all'immagine per la mancata tempestiva sostituzione della divisa che, quale conseguenza dell'inadempimento, va provato da chi pretende il risarcimento.