(massima n. 1)
L'indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea - avente natura indennitaria e costituente debito di valuta, come tale regolato dall'art. 1224 c.c., poiché sorge da un'attivitą lecita (se non addirittura doverosa) della P.A., consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumitą - č stato introdotto mediante la modifica dell'art. 15-sexies, comma 3, del d.l. n. 560 del 1995 (conv., con modif., dalla l. n. 74 del 1996), ad opera della l. n. 267 del 1998, entrata in vigore in data 8 agosto 1998; ne consegue che, non essendo prevista la retroattivitą della disposizione, dalla predetta data, alla quale deve farsi risalire l'insorgenza del diritto all'indennizzo in questione, sono dovuti gli interessi, il cui riconoscimento č riconducibile alla previsione di un ristoro per ragioni solidaristiche.