(massima n. 1)
L'assicuratore della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato, č obbligato alla corresponsione degli interessi di mora nonché, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., anche oltre il limite del massimale, che invece č insuperabile con riferimento alle somme dovute a titolo di capitale.