(massima n. 1)
In tema di prova del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il creditore che invochi un parametro fisso di quantificazione (nella specie, il rendimento dei titoli di Stato) č esonerato dall'onere di provare la maggiorazione del danno legata alle proprie condizioni soggettive.