(massima n. 1)
L'azione ex art. 1210, secondo comma, cod. civ., che sia introdotta dal debitore dopo la notifica del precetto, o dopo l'inizio dell'esecuzione, per l'accertamento degli effetti liberatori dell'offerta reale, verificatisi tanto prima del precetto, quanto prima dell'inizio dell'esecuzione, oppure ancora dopo l'inizio di questa, ha natura sostanziale e va qualificata, rispettivamente, quale opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se proposta prima della esecuzione, e quale opposizione all'esecuzione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, se introdotta, invece, dopo il suo inizio.