(massima n. 1)
La volontā di surrogarsi nel diritto al risarcimento del danno, manifestata dall'assicuratore sociale al solo danneggiato cui abbia corrisposto l'indennizzo, č opponibile all'assicuratore della r.c.a. che abbia successivamente versato l'intero risarcimento solo se risulti che quest'ultimo, al momento del pagamento, fosse a conoscenza dell'avvenuta surrogazione, applicandosi, in caso contrario, l'art. 1189 c.c.