(massima n. 1)
In materia di esecuzione forzata, il contratto di locazione di immobile stipulato, quale locatore, da parte del non proprietario prima del pignoramento del medesimo bene, ancorché valido, non è opponibile alla procedura esecutiva, essendo invece ad essa opponibile il pagamento liberatorio effettuato al locatore, anche dopo la trascrizione del pignoramento, dal conduttore in buona fede ex art. 1189 c.c, in deroga alla regola dell'inefficacia del pagamento al non legittimato (art. 560, comma 2, c.p.c.); sicché, il custode, che non ha titolo di pretendere il pagamento dei canoni di locazione essendo stati riscossi con effetto liberatorio nei confronti del "solvens", può agire per ottenere, previa dimostrazione dell'ammontare del danno da occupazione "sine titulo", la differenza tra questa, ove maggiore, e quanto già corrisposto al locatore a titolo di canoni di locazione.