(massima n. 1)
Il "procuratore ad litem, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore". Ciò non toglie, tuttavia, che pur in difetto di una specifica autorizzazione ad operare come rappresentante del creditore, rinvenibile nella già citata procura notarile ad lites, la legittimazione del D. a riscuotere i crediti di F.G. potesse trovare titolo - come ha correttamente ritenuto la Corte perugina - nel conferimento di un autonomo potere, ex art. 1188 c.c., comma 1, di ricevere la prestazione, quale mero indicatario di pagamento. Nota è, infatti, la differenza tra le due figure, giacchè - come ha da tempo affermato questa Corte - l'art. 1188 c.c., "dopo avere enunciato la regola che il pagamento deve essere fatto al creditore, consente che questi può commettere anche ad altri soggetti di ricevere la prestazione, secondo il principio per cui la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare, il quale ben può affidarla ad altri"; orbene, "il fatto che la legge distingua tra rappresentante e soggetto (espressamente o tacitamente) indicato dal creditore implica, poi, che la designazione del secondo (denominato anche adiectus solutionis causa) avviene al di fuori di un rapporto di rappresentanza in senso tecnico, come si ricava logicamente dal fatto che le due categorie di soggetti sono indicate distintamente". Ne deriva, dunque, che a prescindere dall'esistenza di un (espresso) potere di riscuotere la prestazione conseguente alla sua posizione di procuratore ad lites, l'avvocato può porsi come indicatario di pagamento.