(massima n. 1)
Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto.