(massima n. 1)
Al fine di valutare la sussistenza della responsabilitā colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che č norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimitā, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtā sociale, tra i quali non rientra l'onere per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identitā muniti di fotografia al presentatore del titolo, posto che l'attivitā di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identitā personale.