(massima n. 1)
Ove sia dedotto (nella specie, in via riconvenzionale) l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione ordinaria, la difesa con la quale venga invocata l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. può essere sollevata, nel corso del primo grado di giudizio, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale, non determinandosi, in conseguenza, un mutamento della domanda né della situazione giuridica con essa fatta valere, posto che la "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte.