(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1068 c.c., comma 2, che consente al proprietario del fondo servente di offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per l'esercizio della servitù nel caso in cui l'originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data l'"eadem ratio", anche nel caso di spostamento "verticale" della servitù e, più in generale, nel caso di variazioni del modo di esercizio della servitù.