(massima n. 1)
In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889,comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannositą per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria.