(massima n. 1)
In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione di cui all'art. 889, comma 2, c.c. - secondo cui per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro - si fonda su una presunzione assoluta di dannositą per infiltrazioni e trasudamenti che non ammette prova contraria.