(massima n. 1)
Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltą di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR, che aveva annullato la sentenza appellata e rimesso la causa al primo giudice, ritenendo che fosse stato pretermesso lo Stato, in un giudizio promosso dal concessionario autostradale contro l'accertamento catastale relativo a nuove costruzioni adibite alla stazione autostradale).