(massima n. 1)
Poiché la concessione in uso di un bene demaniale deve necessariamente trovare il suo fondamento nella legge o in un provvedimento amministrativo, il concessionario può locarlo o concederne il godimento a terzi solo se autorizzato dall'amministrazione concedente o se lo consente la legge; pertanto, la subconcessione di fatto di un immobile demaniale (nella specie, di una parte dei locali, siti in un Ufficio giudiziario, concessi dallo Stato ad un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e da questo dati in uso ad un terzo perché vi esercitasse l'attività di rivendita di valori bollati), mentre vincola il concessionario e il subconcessionario, è inopponibile all'amministrazione concedente, la quale può pretendere dal terzo l'indennizzo per l'occupazione "sine titulo".