(massima n. 1)
In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullitą del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtł di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilitą della somma predetta.