(massima n. 1)
Lo sfruttamento, da parte di uno o pił eredi, dell'azienda facente parte del compendio ereditario, stante il fine lucrativo dell'attivitą imprenditoriale, non costituisce mera amministrazione dei beni ereditari, ma esercizio dell'impresa in forma individuale o societaria, anche di fatto, con conseguente assunzione da parte degli eredi della responsabilitą relativa ai debiti contratti nell'esercizio dell'attivitą, senza che rilevi la qualitą successoria o trovino applicazione le correlate limitazioni di responsabilitą.