(massima n. 1)
In tema di accettazione dell'ereditā, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui si sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'ereditā stessa, non č ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietā e definitivitā, attesa anche la sua revocabilitā e modificabilitā alla stregua dell'art. 742 c.p.c.