(massima n. 1)
Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. č utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'ereditā da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.