(massima n. 1)
Il diritto agli alimenti č legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilitā di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attivitā lavorativa, tanto che ove l'alimentando non provi la propria invaliditā al lavoro per incapacitā fisica o l'impossibilitā, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.