(massima n. 1)
Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, il giudice di merito può legittimamente escludere, in quanto superfluo, l'ascolto del figlio minore, qualora, da un lato, il minore stesso non possa riferire nessuna circostanza realmente rilevante (per essere il presunto padre deceduto solo un anno dopo la sua nascita, senza che si potesse instaurare una relazione consapevole di natura affettiva duratura e profonda, in grado di conferire al minore una certa stabilità emotiva ed in grado di creare ricordi certi sul rapporto con il presunto genitore) e, dall'altro, l'attività istruttoria (mediante consulenze genetico-ematologiche) abbia con certezza escluso l'esistenza di un rapporto di filiazione biologica.