(massima n. 1)
In presenza di una ipotesi di acquisto rientrante nell'ambito dell'art. 179, co. 1, lett. b), c.c., non rileva la dichiarazione di cd. "rifiuto al coacquisto" eseguita dal coniuge non intestatario in atto, non essendo la predetta ipotesi di cui alla lett. b) del primo comma, richiamata dal successivo ultimo comma del medesimo art. 179 c.c. Di conseguenza, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.