(massima n. 1)
All'appalto di opera pubblica rimane estraneo un momento della "consegna" dell'opera (cosa come conosciuto, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ.), inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente, istantaneo, il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto "accettante", il coevo insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve. A tale riguardo, infatti, l'appalto di opera pubblica conosce, sul piano della "consegna" dell'opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall'esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi. Né, alla consegna dell'opera pubblica prima del collaudo è applicabile la presunzione di cui all'art. 1665, quarto comma, cod. civ., giacché la consegna di un'opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica essendo il solo collaudo l'atto formale indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera stessa da parte della pubblica amministrazione.