(massima n. 1)
In tema di appalto privato la distinzione fra verifica e collaudo — estranea alla terminologia del codice che parla solo di verifica (artt. 1665 e 1666 c.c.) — indica due diversi momenti di una complessa operazione che, con l'accettazione e la consegna, pone fine al rapporto di appalto: il momento della verifica — intesa come ispezione materiale dell'opera, consistente in un'operazione eminentemente tecnica — ed il momento del collaudo, costituito dalla coeva o successiva dichiarazione, da parte del committente, che l'opera è stata o meno eseguita a regola d'arte e nel rispetto dei patti contrattuali. Spetta al giudice del merito accertare, nell'interpretazione dei patti contrattuali, se le parti abbiano convenuto un collaudo propriamente detto o una mera ispezione materiale dell'opera allo scopo di porre fine al rapporto di appalto.