(massima n. 1)
In tema di appalto l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti ed i comportamenti dai quali desumere la sussistenza dell'accettazione da parte del committente. Al riguardo, a differenza dall'ipotesi contemplata al secondo e terzo comma del detto articolo, per cui l'accettazione č presunta nel caso in cui il committente, cui sia pervenuto, con qualsiasi modalitā, l'invito a procedere alla verifica dell'opera, tralasci di procedervi o, avendovi proceduto, non ne comunichi i risultati all'appaltatore entro breve termine, il quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale č parificabile l'immissione nel possesso per esclusiva iniziativa del committente e senza alcun concorso dell'appaltatore) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte del committente anche se non si sia proceduto alla verifica: l'accertamento della sussistenza in concreto di detto presupposto e del relativo fatto concludente č compito del giudice del merito.