(massima n. 1)
L'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato, non č fonte di responsabilitā extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilitā di danni ulteriori č configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilitā espressa dalla norma indicata.