(massima n. 1)
La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimitą, comporta la cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce, emesse ma non ancora passate in giudicato, relative alle reciproche domande di separazione ed alle istanze accessorie volte ad ottenere la regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla cessazione della convivenza.