(massima n. 1)
La disciplina stabilita dall'art. 1665 c.c. per il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, non si sottrae alla regola generale secondo la quale il principio inadimplenti non est adimplendum va applicato secondo buona fede e pertanto il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell'opera č proporzionata a quella che il committente rifiuta perciō di corrispondere all'appaltatore, ovvero subordina a tale eliminazione.