(massima n. 1)
La morte del coniuge fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere, sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie; e tale principio deve essere esteso anche a quelle domande che erano autonomamente sub iudice al momento della morte del coniuge obbligato. Ciò perché, anche se la domanda di divorzio è passata in giudicato, la pendenza davanti al giudice delle domande accessorie non può essere causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio. Conseguentemente, la morte determina l’improseguibilità, nei confronti degli eredi del coniuge, dell’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, e al contempo comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale al fine di far accertare la insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.