(massima n. 1)
L'onere di preventivo avvertimento all'interessato circa l'imminente registrazione dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti in uno o più sistemi di informazione creditizia, previsto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l'eventualità che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.