(massima n. 1)
L'onere di preventivo avvertimento all'interessato circa l'imminente registrazione dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti in uno o pił sistemi di informazione creditizia, previsto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilitą e puntualitą nei pagamenti, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l'eventualitą che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilitą di averne notizia.