(massima n. 1)
L'art. 38 c.c. prevede, allo scopo di contemperare l'autonomia patrimoniale dell'associazione ed il diritto di credito dei terzi nei suoi confronti, per un verso che "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti (solo) sul fondo comune" e per altro verso che "Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Ne consegue che i (meri) rappresentanti dell'associazione non rispondono in proprio delle obbligazioni assunte dall'associazione, potendo i creditori far valere i loro diritti solo sul fondo comune (art. 37 c.c.), rispondendo invece personalmente solo coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell'associazione.