(massima n. 1)
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla natura giuridica, pubblica o privata, degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimitą costituzionale dell'art. 1 della l. n. 6972 del 1890, nella parte in cui non prevedeva che le IPAB regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalitą giuridica di diritto privato, qualora avessero conservato i requisiti di un'istituzione privata). L'accertamento deve essere svolto in concreto, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990.