(massima n. 1)
In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato "ab origine" i genitori di un minore (quali suoi rappresentanti legali), occorre tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore etą e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell'ambito della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per effetto dell'ultrattivitą della rappresentanza processuale, impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore etą e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei successivi gradi di giudizio.