(massima n. 1)
Integra la contravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110, il porto ingiustificato di un tirapugni metallico, il quale, non avendo altra funzione che quella di incrementare la potenzialità lesiva dell'azione violenta perpetrata a mezzo di esso, costituisce un'arma propria cd. bianca. (In motivazione, la Corte ha precisato che la noccoliera, a differenza del tirapugni metallico, non ha siffatta esclusiva funzione, in quanto può essere utilizzata anche allo scopo di proteggere le nocche della mano).