(massima n. 1)
Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialitą micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalitą di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione č sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialitą, le quali, per la loro micidialitą, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione, da parte dell'indagato, di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, di uno dei quali, a seguito di prova di accensione, gli artificieri avevano accertato la micidialitą, avendo provocato la creazione di un cratere di 11 centimetri).