(massima n. 1)
Il delitto di esercizio abusivo di attivitą finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi bancarie), concorre materialmente con quello di usura ex art. 644 cod. pen. in ragione della diversitą dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, consistenti, quanto al primo, nella gestione pubblica e controllata delle attivitą finanziarie, previste dall'art. 106 del medesimo testo unico, ed invece, quanto al secondo, nel patrimonio.