(massima n. 1)
In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione, non č necessario che la proposta al compimento dell'atto provenga dall'agente ma č sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle minorate capacitā psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo giā adottata.