(massima n. 1)
In tema di truffa, anche aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, cod. pen., nei reati in contratto - ove il negozio č valido, ma l'esecuzione č caratterizzata da artifici e raggiri al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta - il profitto confiscabile si determina facendo riferimento all'intero importo del corrispettivo versato sussistendo, in tal caso, un'ipotesi di "aliud pro alio" che non consente di calcolare il valore del bene o del servizio differentemente consegnato o assicurato. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Perugia, 28/11/2017)