(massima n. 1)
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, assume valenza decettiva la condotta del responsabile di una societą concessionaria di pił emittenti radio-televisive che, al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, contravvenendo all'obbligo di separazione contabile in relazione a ciascuna emittente, attesti falsamente la riferibilitą di taluni dati essenziali dell'attivitą d'impresa ad un'emittente anziché all'effettiva (nella specie, il fatturato medio ed il numero dei dipendenti), atteso che la mancata osservanza del suddetto obbligo impedisce l'espletamento dei controlli da parte delle autoritą preposte a verificare i requisiti di ogni singola emittente richiedente i contributi.