(massima n. 1)
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la liberazione del sequestrato a fronte dell'impegno di provvedere successivamente al pagamento del riscatto, esclude l'applicabilitā della attenuante di cui all'art. 630, comma quarto, cod. pen., in quanto, per aversi dissociazione, non č sufficiente la liberazione dell'ostaggio, ma č necessario l'abbandono incondizionato dell'intenzione di protrarre la durata del sequestro e la rinuncia definitiva a conseguire il risultato economico o l'utile che ci si era prefissi di ricavare dal reato. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che il sequestratore, al momento del rilascio, nutrisse fondati dubbi in ordine al mantenimento dell'impegno di pagare il riscatto assunto dalla vittima, in quanto tale obbligazione, per quanto difficilmente esigibile, costituiva ugualmente una utilitā derivante dalla commissione del reato).