(massima n. 1)
Il bene giuridico tutelato dall'art. 632 cod. pen. va ravvisato nell'integritą dell'altrui proprietą immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, sicché anche il mero possesso rappresenta titolo idoneo a fondare la tutela penale da indebite mutazioni dei luoghi che possano rendere incerta la posizione giuridica del soggetto che lo esercita o alterarne le condizioni di pacifico godimento.