(massima n. 1)
Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante strumenti di ripresa visiva, si procuri immagini delle parti intime di una paziente sottoposta ad esame diagnostico all'interno di uno studio medico privato e successivamente le diffonda attraverso i "social network", atteso che il bene giuridico tutelato dall'art. 615-bis cod. pen. concerne qualsiasi atto che la persona svolga nella vita privata in un luogo riservato.