(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell'abuso delle condizioni di inferiorità psico-fisica della persona offesa al momento del fatto, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., non è necessario che la vittima sia minacciata al fine di compiere o subire atti sessuali, essendo la minaccia richiamata dalla norma esclusivamente nell'ipotesi del comma primo.