(massima n. 1)
In tema di reati contro la libertą sessuale, gli atti sessuali "non convenzionali" possono essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano in base ad un consenso dei partecipanti che deve protrarsi per tutta la durata degli stessi. (Fattispecie relativa a un rapporto sadomaso di cui la Corte ha ritenuto la liceitą in quanto non risultava manifestata, dalla persona offesa, nell'arco del suo intero svolgimento, alcuna revoca del consenso prestato).