(massima n. 1)
II delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della libertą personale si protrae, quanto al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e, quanto al delitto di cui all'art. 628 cod. pen., anche dopo l'avvenuto impossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senza necessitą ai fini della consumazione della rapina.