(massima n. 1)
In tema di sequestro di persona in danno di minori, può essere concessa la circostanza attenuante dell'essersi adoperato concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà, di cui all'art. 605, comma quarto, n. 1, cod. pen., solo qualora venga accertato che il rilascio della vittima sia stato determinato da un comportamento oggettivamente rilevante e non da fattori esterni al sequestrante, non potendo coincidere la liberazione della persona offesa con il mero esaurimento della condotta criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso l'attenuante in favore dell'imputato che aveva rilasciato i minori sequestrati solo perché intimorito dal sopraggiungere delle forze dell'ordine).