(massima n. 1)
In tema di sequestro di persona, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'essersi adoperato concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà, è necessario che il rilascio dello stesso sia stato determinato non da fattori esterni ma da un comportamento oggettivamente rilevante dell'agente volto a far protrarre il meno possibile la privazione della libertà, non potendo coincidere la liberazione della persona offesa con il mero esaurimento della condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso l'attenuante perché il rilascio dell'ostaggio era stato indotto dal timore del sopraggiungere delle forze dell'ordine).