(massima n. 1)
In tema di riduzione in schiavitł, ai fini della configurabilitą del requisito dello stato di soggezione della persona offesa, rilevante per l'integrazione del reato, non č necessaria la totale privazione della libertą personale della medesima, ma soltanto una significativa compromissione della sua capacitą di autodeterminazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato - rilevando come fosse irrilevante un minimo margine di autodeterminazione residuato alle vittime, cui era comunque impossibile sottrarsi al condizionamento degli imputati - in relazione alla condizione di ragazze nigeriane, anche minori d'etą, totalmente private dei guadagni derivanti dall'attivitą di prostituzione esercitata e dei documenti necessari alla permanenza nel territorio italiano, tenute in stato di totale carenza di mezzi di sussistenza, limitate nella libertą di movimento ed intimidite da violenze e minacce).