(massima n. 1)
Le lesioni colpose provocate dall'utente di una pista sciistica non sono riconducibili a "colpa professionale", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, poiché la nozione evocata dalla norma processuale rimanda esclusivamente agli esercenti una delle professioni "intellettuali" previste e disciplinate dall'art. 2229 cod. civ., cosicché la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace.